Chi offre o stipula contratti d’assicurazione è un’intermediaria o un intermediario assicurativo. Questa attività è regolamentata e sottoposta alla vigilanza della FINMA. La FINMA fornisce informazioni in merito alla regolamentazione dell’intermediazione assicurativa e agli obblighi vigenti in questo ambito sul suo sito web.

Qui forniamo informazioni sugli obblighi concreti in relazione alla formazione e alla formazione continua. Queste disposizioni mirano a incentivare l’esercizio professionale dell’attività e a tutelare gli assicurati.

Panoramica

Di che cosa si tratta?

Esami per l'autorizzazione delle capacità e conoscenze generali 

Tutte le intermediarie e tutti gli intermediari assicurativi devono provare di possedere le capacità e conoscenze generali necessarie per la loro attività. Ciò avviene attraverso:

  • esami di abilitazione: questi esami sono offerti in diversi profili e due casi di prodotti specifici. Il superamento di tali esami è un requisito per potere esercitare l’attività nei rispettivi rami assicurativi.
  • esami di ricertificazione: a cadenza biennale tutte le intermediarie e tutti gli intermediari assicurativi vengono invitati a sostenere queste verifiche online. Lo scopo è prevalentemente quello di verificare che le loro capacità e conoscenze siano in linea con il quadro normativo attuale e gli ultimi cambiamenti avvenuti nel mercato.

Preparazione all’esame

Aziende, enti di formazione privati, persone singole o associazioni tengono dei corsi per prepararsi agli esami di abilitazione e di ricertificazione. La partecipazione a questi corsi è facoltativa e indipendente dagli esami dell’AFA. L’AFA offre ad aziende interessate, enti di formazione e persone singole uno strumento sotto forma di un percorso di apprendimento digitale comprensivo di contenuti di apprendimento.

Registrazione

  • Le intermediarie e gli intermediari assicurativi che esercitano l’attività in modo non vincolato devono obbligatoriamente iscriversi nel registro pubblico della FINMA.
  • Le intermediarie e gli intermediari assicurativi vincolati vengono automaticamente iscritti nel registro di settore che è in fase di allestimento e sarà disponibile a partire dal 1° gennaio 2026.

Entrambi i registri servono a informare la clientela e i partner commerciali e facilitano la sorveglianza e il controllo. 

Anno di transizione 2025

Gli standard minimi per la formazione e la formazione continua elaborati dal settore sono stati messi in vigore dalla FINMA il 1° ottobre 2024. Il sistema con i nuovi esami verrà gradualmente implementato nel 2025. Si applicano disposizioni transitorie particolari.

Basi giuridiche selezionate

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)

Capitolo 4: Intermediari assicurativi
Art. 40 Definizione
Art. 43 Formazione e formazione continua

Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (OS)

Titolo settimo: Intermediazione assicurativa
Art. 182a Intermediari assicurativi
Capitolo 4: Formazione e formazione continua
Art. 190 Standard minimi
Art. 190a Rispetto degli standard minimi

Communicazioni FINMA sulla vigilanza

Informazioni per gil assoggettati alla vigilanza
04/2023 del 21.8.2023 «Piano d'azione per gli intermediari assicurativi»
05/2024 del 17 luglio 2024 «Obblighi delle imprese di assicurazione concernenti gli intermediari assicurativi»

Standard minimi per la formazione e la formazione continua di intermediari assicurativi conformemente all'art. 43 LSA

Norme di autodisciplina → Autoregolamentazione di altre organizzazioni di categoria
Standard minimi per la formazione e la formazione continua
Profili di qualificazione
Disposizioni transitorie (allegato 2 agli standard minimi, pagine 21/22)Precisazione del profilo di qualificazione «Intermediario/a assicurativo/a AFA» punto 4.4.1 (Assicurazione complementare (di cura) malattie facoltativa secondo la LCA), pagina 18
Riconoscimento degli standard minimi – Comunicato stampa della FINMA del 23.08.2024Lettera di riconoscimento della FINMA relativa agli standard minimi del 22.08.2024
 

Regolamento d’esame in vigore dal 1.2.2025

Regolamento d’esame relativo agli standard minimi del 17.01.2025

 

Organizzazione degli standard minimi

In qualità di organizzazione di categoria i cui standard minimi sono riconosciuti dalla FINMA, l’AFA è tenuta a controllarne l’osservanza. I compiti operativi principali sono pertanto lo svolgimento degli esami di abilitazione e di ricertificazione, nonché la tenuta del registro di settore.

Nell’ambito della sua attività di vigilanza, la FINMA monitora invece direttamente le intermediarie e gli intermediari assicurativi non vincolati e indirettamente le intermediarie e gli intermediari assicurativi vincolati.

I seguenti organi dell’AFA si occupano di attuare e sviluppare ulteriormente gli standard minimi.

1. Composizione conferenza delle associazioni di settore partecipanti

2. Comitato direttivo dell'AFA

3. Composizione della commissione d’esame standard minimi

4. Commissione di ricorso (composizione a seguire)

5. Sede

L’interazione degli organi è descritta nel Regolamento d’organizzazione (tedesco). Il diagramma delle funzioni fornisce una panoramica.

La mia situazione

Nuovo/a sul mercato

Sono una futura intermediaria o un futuro intermediario assicurativo

 

Per avviare un’attività di intermediazione secondo l’art. 40 LSA sono necessarie due fasi:

  1. superamento di un esame di abilitazione
  2. iscrizione nel registro

 

1. Esame di abilitazione

Le future intermediarie e i futuri intermediari assicurativi devono superare un esame di abilitazione.

  • Nella primavera e nell’estate del 2025 si terranno le ultime sessioni di esame «Intermediario/a assicurativo/a AFA» secondo il vecchio modello d’esame (sulla base del regolamento d’esame FINMA del 2012). Il superamento dell’esame è il requisito per l’abilitazione nel profilo Tutti i rami. Maggiori informazioni sull’esame «Intermediario/a assicurativo/a AFA» sono disponibili qui
  • Fino alla fine del 2025 possono servire per l’abilitazione anche le qualificazioni professionali riconosciute (elenco della FINMA). Nota bene: a partire dal 1° gennaio 2026 gran parte di queste qualificazioni non potrà più dar luogo ad un’abilitazione. I titoli formali dei percorsi di formazione professionale in Svizzera possono, a determinate condizioni, soddisfare il requisito di «esame equivalente» (si veda sotto).
  • A partire da luglio 2025 saranno introdotti gli esami di abilitazione secondo i nuovi standard minimi. Gli esami possono essere sostenuti nei profili Tutti i rami, Non vita, Vita e/o Assicurazione complementare malattie. Queste autorizzazioni sono quindi limitate ai rami assicurativi rappresentati nei profili. Le informazioni in merito a questi esami sono disponibili al punto «Esami di abilitazione e di ricertificazione»

2. Iscrizione nel registro

Una volta superato l’esame di abilitazione avviene l’iscrizione nel registro:

  • intermediarie e intermediari assicurativi non vincolati nel registro della FINMA
  • intermediarie e intermediari assicurativi vincolati nel registro Cicero, che funge da soluzione transitoria fino a che non sarà disponibile il registro di settore.

Importante: la registrazione in Cicero garantisce che le intermediarie e gli intermediari assicurativi vincolati possano essere inseriti nel registro di settore (per intermediarie e intermediari assicurativi vincolati) a partire dal 1° gennaio 2026 senza dover effettuare un nuovo esame di abilitazione. In caso contrario, a partire dal 1° gennaio 2026 sarà necessario sostenere un nuovo esame di abilitazione!

Avvio dell’attività di intermediazione assicurativa

  • Le intermediarie e gli intermediari assicurativi non vincolati possono avviare l’attività di intermediazione solo dopo aver effettuato l’iscrizione nel registro della FINMA.
  • Le intermediarie e gli intermediari assicurativi vincolati devono superare l’esame di abilitazione durante la fase transitoria e iscriversi nel registro Cicero entro la fine del 2025. È ancora possibile gestire autonomamente contatti con la clientela già durante la formazione (quindi prima del superamento dell’esame di abilitazione). Questo è consentito solo fino al 31 dicembre 2025. A partire dal 2026 ciò sarà possibile solo in misura molto limitata: per i prodotti Non vita e se il datore di lavoro o l’impresa formatrice sono certificati a tal fine dall’AFA.

Vedi anche il punto «Intermediari in formazione» nel capitolo «Domande frequenti».

Già attivo/a sul mercato

Lavoro come intermediaria o intermediario assicurativo abilitata/o

Intermediarie e intermediari assicurativi non vincolati 

  • In qualità di intermediaria o intermediario assicurativo abilitata/o è obbligatoriamente iscritta/o nel registro della FINMA, altrimenti non può esercitare alcuna attività di intermediazione.
  • Queste persone non sono tenute a superare l’esame di abilitazione. In tale contesto è irrilevante se l’iscrizione nel registro della FINMA è avvenuta con una qualificazione professionale riconosciuta o nell’ambito della soluzione transitoria nel 2006 («grandfathering»).
  • A partire dal 2026, l’AFA invita ogni due anni le intermediarie e gli intermediari assicurativi abilitati a svolgere un esame di ricertificazione. In questo modo dimostrano che le loro capacità e conoscenze soddisfano i requisiti attuali per la loro attività. Su questa base la loro abilitazione viene ricertificata.

Ulteriori informazioni sono disponibili al punto «Esami di abilitazione e di ricertificazione».

Intermediarie e intermediari assicurativi vincolati

  • Le intermediarie e gli intermediari assicurativi vincolati iscritti al registro Cicero e attivi alla data di riferimento del 31 dicembre 2025 saranno trasferiti nel nuovo registro di settore (a partire dal 1° gennaio 2026), senza nuovo esame di abilitazione.
  • Importante: La registrazione in Cicero garantisce che le intermediarie e gli intermediari assicurativi vincolati possano essere inseriti nel registro di settore (per intermediarie e intermediari assicurativi vincolati) a partire dal 1° gennaio 2026 senza dover sostenere un nuovo esame di abilitazione. In caso contrario, a partire dal 1° gennaio 2026 sarà necessario sostenere un nuovo esame di abilitazione!
  • A partire dal 2026, queste persone saranno invitate ogni due anni dall’AFA a sostenere un esame di ricertificazione. In questo modo dimostrano che le loro capacità e conoscenze soddisfano i requisiti attuali per la loro attività. Su questa base la loro abilitazione viene ricertificata

 

Ulteriori informazioni sono disponibili al punto «Esami di abilitazione e di ricertificazione».

Mandato di prodotto specifico assicurazione veicoli a motore

Lavoro nel settore delle assicurazioni veicoli a motore (settore automobilistico)

 

Per l’intermediazione con mandato di prodotto specifico per le assicurazioni veicoli a motore (settore automobilistico) sono necessarie tre fasi:

  1. superamento di un esame di abilitazione;
  2. iscrizione nel registro;
  3. superamento dell’esame di ricertificazione (ogni due anni dal 2027).

 

1. Esame di abilitazione

Per l’intermediazione con mandato di prodotto specifico per le assicurazioni veicoli a motore (settore automobilistico) è necessario sostenere un esame di abilitazione. L’esame può essere sostenuto a partire da maggio 2025.

Informazioni su questo esame saranno pubblicate a breve su questo sito web. 

2. Iscrizione nel registro

Una volta superato l’esame di abilitazione avviene l’iscrizione nel registro:

intermediarie e intermediari assicurativi non vincolati nel registro della FINMA

intermediarie e intermediari assicurativi vincolati nel registro Cicero, che funge da soluzione transitoria fino a che non sarà disponibile il registro di settore.

 

Avvio dell’attività di intermediazione assicurativa

Durante la fase transitoria prevista per legge (dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025):

  • Le intermediarie e gli intermediari assicurativi non vincolati possono avviare l’attività di intermediazione solo dopo aver effettuato l’iscrizione nel registro della FINMA.
  • Le intermediarie e gli intermediari assicurativi vincolati devono superare l’esame di abilitazione durante la fase transitoria e vengono poi automaticamente iscritti nel registro di settore. L’attività di intermediazione può essere esercitata fino al 31 dicembre 2025 anche se non è ancora stato sostenuto l’esame di abilitazione e non è ancora stata effettuata l’iscrizione nel registro di settore.

3. Esame di ricertificazione

A partire dal 2027, l’AFA invita ogni due anni le intermediarie e gli intermediari assicurativi abilitati a sostenere un esame di ricertificazione. In questo modo dimostrano che le loro capacità e conoscenze soddisfano i requisiti attuali per la loro attività. Su questa base la loro abilitazione viene ricertificata.

Mandato di prodotto specifico assicurazioni sul raccolto e contro le epidemie animali

Lavoro nel settore delle assicurazioni sul raccolto e contro le epidemie animali

 

Per l’intermediazione con mandato di prodotto specifico nel settore delle assicurazioni sul raccolto e contro le epidemie animali sono necessarie tre fasi:

  1. superamento di un esame di abilitazione;
  2. iscrizione nel registro;
  3. superamento dell’esame di ricertificazione (ogni due anni dal 2027).

 

1. Esame di abilitazione

Per l’intermediazione con mandato di prodotto specifico nel settore delle assicurazioni sul raccolto e contro le epidemie animali è necessario sostenere un esame di abilitazione. L’esame può essere sostenuto a partire da maggio 2025.

Informazioni su questo esame saranno pubblicate a breve su questo sito web. 

2. Iscrizione nel registro

Una volta superato l’esame di abilitazione avviene l’iscrizione nel registro:

intermediarie e intermediari assicurativi non vincolati nel registro della FINMA

intermediarie e intermediari assicurativi vincolati nel registro Cicero, che funge da soluzione transitoria fino a che non sarà disponibile il registro di settore.

 

Avvio dell’attività di intermediazione assicurativa

Durante la fase transitoria prevista per legge (dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025):

  • Le intermediarie e gli intermediari assicurativi non vincolati possono avviare l’attività di intermediazione solo dopo aver effettuato l’iscrizione nel registro della FINMA.
  • Le intermediarie e gli intermediari assicurativi vincolati devono superare l’esame di abilitazione durante la fase transitoria e vengono poi automaticamente iscritti nel registro di settore. L’attività di intermediazione può essere esercitata fino al 31 dicembre 2025 anche se non è ancora stato sostenuto l’esame di abilitazione e non è ancora stata effettuata l’iscrizione nel registro di settore.

3. Esame di ricertificazione

A partire dal 2027, l’AFA invita ogni due anni le intermediarie e gli intermediari assicurativi abilitati a sostenere un esame di ricertificazione. In questo modo dimostrano che le loro capacità e conoscenze soddisfano i requisiti attuali per la loro attività. Su questa base la loro abilitazione viene ricertificata.

Esami di abilitazione e di ricertificazione

Esame «Intermediario/a assicurativo/a AFA» secondo il regolamento FINMA 2012 (fino a giugno 2025)

Nella primavera e nell’estate del 2025 si terranno le ultime sessioni di esame secondo il vecchio modello (sulla base del regolamento d’esame FINMA del 2012). Il superamento dell’esame comporta l’abilitazione con profilo Tutti i rami.

Informazioni su questo esame sono disponibili qui.

Nuovo esame di abilitazione Intermediario/a assicurativo/a AFA (da luglio 2025)

Nuovo modello d’esame con i profili Tutti i rami, Non-vita, Vita e Assicurazione complementare malattie

In futuro, il nuovo esame di abilitazione per intermediarie e intermediari assicurativi consterà di quattro parti.

 

Capacità e conoscenze generali

  • Forma di esame: esame scritto; online, con proctoring
  • Metodi di esame: domande di conoscenza e comprensione
  • Durata: 30 minuti
  • Supporti: nessuno

Importante: Questa parte d’esame costituisce un requisito di ammissione alle altre parti d’esame. Da solo non è sufficiente per ottenere l’abilitazione. Perde la sua validità se entro 24 mesi non viene superata una parte d’esame supplementare.

 

Non-vita

  • Forma di esame: esame scritto; online, con proctoring
  • Metodi di esame: analisi guidata di un caso; domande di conoscenza/di comprensione
  • Durata: 60 minuti
  • Supporti: nessuno

 

Assicurazione complementare malattie

  • Forma di esame: esame scritto; online, con proctoring
  • Metodi di esame: analisi guidata di un caso; domande di conoscenza/di comprensione
  • Durata: 30 minuti
  • Supporti: nessuno

 

Vita

  • Forma di esame: esame orale, in presenza
  • Metodi di esame: colloquio specialistico con esperti
  • Durata: 30 minuti
  • Supporti: per la preparazione è possibile utilizzare tutti i supporti. Per l’esame è consentito utilizzare esclusivamente la documentazione preparata e inoltrata (cartacea e/o digitale).

 

Esempio

Ad esempio, per ottenere l’abilitazione nel profilo Assicurazione complementare malattie è necessario superare con esito positivo le parti d’esame Capacità e conoscenze generali e Assicurazione complementare malattie. Se necessario, l’abilitazione può essere estesa ai temi Non-vita e/o Vita.

 

Titoli

A seconda degli esami superati, si possono utilizzare i seguenti titoli:

  • Intermediario/a assicurativo/a AFA, profilo Non-vita
  • Intermediario/a assicurativo/a AFA, profilo Vita
  • Intermediario/a assicurativo/a AFA, profilo Assicurazione complementare malattie
  • Intermediario/a assicurativo/a AFA, profilo Tutti i rami (con tutte le parti d’esame superate)

 

Le informazioni dettagliate sulle parti d’esame e sui contenuti sono riportate nel Regolamento d’esame.

Esami di abilitazione per l’intermediazione con mandato di prodotto specifico

Esame di abilitazione assicurazione veicoli a motore (settore automobilistico) e assicurazioni sul raccolto e contro le epidemie animali

Gli esami si riferiscono alle categorie di prodotto di cui all’art. 13, mentre le parti d’esame e i requisiti d’esame si basano sull’art. 15 degli standard minimi. Gli esami si svolgono come segue:

  • Forma di esame: esame scritto; online, con proctoring
  • Metodi di esame: domande di conoscenza e comprensione
  • Durata: 30 minuti
  • Supporti: nessuno

 

Informazioni dettagliate sono riportate nel Regolamento d’esame al punto 6.

Iscrizione all’esame

Gli esami si svolgono su base continuativa e, a partire dal momento stabilito, saranno possibili in qualsiasi momento sul sito web dell’AFA. 

Da maggio 2025:

Esame di abilitazione per l’intermediazione con mandato di prodotto specifico per assicurazione veicoli a motore (settore automobilistico)

Da luglio 2025 (gradualmente):

Esame di abilitazione Intermediario/a assicurativo/a AFA nei profili Tutti i rami, Non-vita, Vita e Assicurazione complementare malattie

Si veda a tal proposito il link: Piano di introduzione dei nuovi esami e delle parti d’esame

Da ottobre 2025:

Esame di abilitazione per l’intermediazione delle assicurazioni sul raccolto e contro le epidemie animali

Esami equivalenti

L’articolo 23 degli standard minimi disciplina il riconoscimento degli esami equivalenti e di altri attestati equivalenti.

 

La commissione d'esame ha riconosciuto come esame equivalente e altri certificati:

  • Impiegato/a di commercio AFC Assicurazione privata (a partire dall'inizio dell'apprendistato 2023) è equivalente all'esame di ammissione Intermediario assicurativo AFA, profilo Tutti i rami.

Nota: l'equipollenza si riferisce esplicitamente all'ordinanza sulla formazione del 16.8.2021, quindi a partire dall'inizio dell'apprendistato nel 2023 e ai primi diplomi nel 2026. I diplomi precedenti non sono considerati equivalenti.

 

_________________________________________________________________________________________________

Ora possono essere riconosciuti solo i titoli di percorsi di formazione professionale in senso stretto:

  • formazione professionale di base: attestato federale di capacità (AFC)
  • formazione professionale superiore: esame professionale federale (APF) con attestato professionale federale, esame professionale federale superiore (EPS) con diploma federale, cicli di formazione riconosciuti a livello federale di scuole specializzate superiori con diploma SSS
  • I titoli di percorsi di formazione esteri e i puri certificati di associazioni non possono essere riconosciuti come equivalenti. L’abilitazione tramite questi titoli rimane possibile se gli esami di abilitazione AFA vengono integrati nei titoli di associazioni.

La commissione d’esame elabora costantemente le richieste di organizzazioni promotrici. Qui sono riportati continuamente gli esami riconosciuti come equivalenti. Dal 2026 questi danno diritto all’iscrizione senza esame nel registro della FINMA o nel registro di settore.

Le qualificazioni professionali riconosciute dalla FINMA danno diritto a un’iscrizione senza esame nel registro della FINMA o Cicero solo fino al 31 dicembre 2025.

Esami di ricertificazione

Con un esame di ricertificazione le intermediarie e gli intermediari assicurativi abilitati dimostrano che le loro capacità e conoscenze soddisfano i requisiti attuali per la loro attività. Su questa base la loro abilitazione viene ricertificata.

 

Esame di ricertificazione per intermediari/e assicurativi/e AFA nei profili Tutti i rami, Non vita, Vita e Assicurazione complementare malattie

 

Strutturazione degli esami:

  • Forma di esame: esame scritto; online, con proctoring
  • Metodi di esame: domande di conoscenza e comprensione
  • Durata: 30 minuti
  • Supporti: nessuno

 

Esame di ricertificazione con mandato di prodotto specifico assicurazione veicoli a motore (settore automobilistico) e assicurazioni sul raccolto e contro le epidemie animali

 

Strutturazione degli esami:

  • Forma di esame: esame scritto; online, con proctoring
  • Metodi di esame: domande di conoscenza e comprensione
  • Durata: 30 minuti
  • Supporti: nessuno

 

Informazioni dettagliate sono riportate nel regolamento d’esame al punto 7.

Preparazione all’esame e strumenti didattici

Come prepararsi agli esami

La preparazione dell’esame può essere fornita dalle imprese, da enti di formazione privati oppure svolta dalla persona singola. I contenuti didattici e d’esame sono consultabili nel rispettivo profilo di qualificazione.

Percorso di apprendimento digitale dell’AFA come supporto per la preparazione all’esame

L’AFA offre ad aziende interessate, enti di formazione e persone singole uno strumento sotto forma di percorso di apprendimento digitale. Questo strumento è stato elaborato in collaborazione con gli operatori del settore.  

Il percorso di apprendimento è disponibile su .

Acquistando una licenza si ottiene un accesso illimitato al percorso di apprendimento e a tutti i suoi contenuti. Non è necessario acquistare separatamente i quattro libri, il WBT e/o gli esami di prova.

Il percorso di apprendimento è disponibile in tedesco, francese e italiano e può essere utilizzato per prepararsi all’esame sia di abilitazione sia di ricertificazione.

Costi:

Il prezzo per una licenza è di CHF 320.– una tantum a persona (IVA esclusa). Per ogni utente deve essere acquistata una licenza separata. L’accesso rimane valido finché la persona è iscritta come attiva nel registro. Con la conferma del pagamento, si esprime il consenso esplicito all’acquisto. È escluso il rimborso del prezzo di acquisto.

Offerte di enti terzi

Esistono diversi enti di formazione che offrono la preparazione all’esame. Noi consigliamo di inserire il termine «Intermediario/a assicurativo/a AFA» in un motore di ricerca su Internet.

Importante: Non vi è alcuna collaborazione con enti di formazione e non vi sono controlli di qualità da parte dell’AFA.

Serie zero (modello di esame)

Per ogni esame o parte d’esame viene fornita una serie zero che viene pubblicata due mesi prima dell’introduzione sul sito web dell’AFA.

Registro

Registro della FINMA per intermediarie e intermediari assicurativi non vincolati

Le intermediarie e gli intermediari assicurativi non vincolati possono avviare l’attività di intermediazione solo dopo aver effettuato l’iscrizione nel registro della FINMA.

La registrazione deve essere effettuata dall’intermediaria o dall’intermediario assicurativa/o direttamente presso la FINMA.

Registro di settore per intermediarie e intermediari assicurativi vincolati

Una volta superato l’esame di abilitazione, a partire dal 1° gennaio 2026 l’iscrizione per intermediarie e intermediari assicurativi vincolati avverrà automaticamente nel nuovo registro di settore dell’AFA.

 

Importante:

  • fino ad allora, le intermediarie e gli intermediari assicurativi vincolati dovranno iscriversi autonomamente nel registro Cicero
  • La registrazione in Cicero garantisce che le persone iscritte possano essere inserite nel registro di settore (per intermediarie e intermediari assicurativi vincolati) a partire dal 1° gennaio 2026 senza dover effettuare un nuovo esame di abilitazione.

 

Ulteriori informazioni sul registro di settore sono disponibili negli artt. 38-41 degli standard minimi.

Calendario, costi e scadenze

Introduzione dei nuovi esami/delle nuove parti d’esame

È prevista un'introduzione graduale degli esami e delle parti d'esame.

A partire dalla rspettiva data (vedi sotto), gli esami scritti si svolgeranno online in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Gli esami orali per il profilo «Vita» si svolgeranno più volte al mese in diversi giorni in una sede centralizzata.

Calendario:

a partire da 5.5.2025     

   Intermediazione con mandato di prodotto specifico 
   assicurazione veicoli a motore

a partire da 1.7.2025

   Capacità e conoscenze generali

a partire da 4.8.2025

   Assicurazione complementare malattie

a partire da 1.9.2025

   Vita

a partire da 15.9.2025

   Non-vita

a partire da 1.10.2025

    Intermediazione con mandato di prodotto specifico 
    assicurazioni sul raccolto e contro le epidemie animali

a partire da 2026

   Esame di ricertificazione

Regolamento delle tasse d’esame

Il comitato direttivo dell’AFA ha fissato le tasse come segue:


Abilitazione

Tassa d’esame profili Tutti i rami, Non Vita, Vita, Assicurazione complementare malattie

Parte d’esame Capacità e conoscenze generali

          CHF 400.-*

Parte d’esame Assicurazione complementare malattie 

          CHF  100.-*

Parte d’esame Non Vita 

          CHF  100.-*

Parte d’esame Vita 

          CHF 200.-*

Tassa d’esame per l’intermediazione con mandato di prodotto specifico 
(veicoli a motore o raccolto e contro le epidemie animali)     

          CHF  100.-*

   
   

Ricertificazione

Tassa annuale per l’esame di ricertificazione incl.                                           
tenuta del dossier nella banca dati degli esami      

          CHF  100.-*

* Queste tasse non sono soggette all’IVA.

Percorso di apprendimento digitale

Costi di licenza (una tantum per persona;                                                         
licenza valida fino a quando registrati)   

       CHF  320.-**

** IVA esclusa. Queste tasse sono soggette all’IVA.

 

Importante:

Per la sessione d’esame nella primavera e nell’estate 2025 si applica il regolamento delle tasse d’esame finora in vigore.

Domande frequenti

Definizione di intermediario/intermediaria

Chi rientra nella definizione giuridica di intermediario assicurativo o intermediaria assicurati-va? La domanda è rilevante ai fini pratici:

  • Da questa dipendono i futuri obblighi di formazione e perfezionamento previsti per legge.
  • La netta distinzione tra intermediazione vincolata e non vincolata implica il coinvolgimento di un diverso regime di sorveglianza. Non è più possibile operare contempora-neamente come intermediari o intermediarie vincolati o non vincolati. Le definizioni non fanno distinzione tra servizio esterno o interno. 

1. Il testo della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)
(Modifica del 18 marzo 2022) 

Art. 40 Definizione secondo la LSA 

1 Gli intermediari assicurativi sono, indipendentemente dalla loro designazione, persone che offrono o stipulano contratti d’assicurazione nell’interesse di imprese di assicurazione o di altre persone. 

2 Gli intermediari assicurativi non vincolati intrattengono un rapporto di fiducia con gli stipulanti e agiscono nell’interesse di questi ultimi. 

Tutti gli altri intermediari assicurativi sono considerati vincolati.

2. Il testo dell’Ordinanza sulla sorveglianza (OS)
(Modifica del 2 giugno 2023)

Art. 182a Intermediari assicurativi (art. 40 LSA) 

1 Sono considerati intermediari assicurativi secondo l’articolo 40 capoverso 1 LSA in particolare le persone che: 
a. offrono consulenza allo stipulante in vista della conclusione di un contratto di assicurazione; o
b. propongono contratti di assicurazione. 

2 Sono considerati intermediari assicurativi anche le persone che hanno un interesse economico a offrire o a concludere un contratto di assicurazione attraverso un sito Internet o un altro mezzo elettronico e:
a. sulla scorta di criteri individualizzati mettono a disposizione informazioni in merito a uno o più contratti di assicurazione che uno stipulante può scegliere su questo sito Internet o su questo altro mezzo elettronico; o
b. stilano una classifica di prodotti assicurativi, comprensiva di un confronto tra i prezzi e i prodotti. 

3 Non sono considerati intermediari assicurativi le persone che mettono a disposizione soltanto dati o informazioni.

Intermediazione assicurativa vincolata verso non vincolata

Il messaggio del Consiglio federale spiega i criteri di distinzione come segue: 

  • Concetto di attribuzione delle sfere d’interesse: chiara separazione tra intermediazione vincolata e non vincolata.
  • Gli intermediari assicurativi e le intermediarie assicurative non vincolati intrattengono un rapporto di fiducia con gli assicurati e le assicurate e agiscono nel loro interesse.
  • Nel caso degli intermediari assicurativi e delle intermediarie assicurative vincolati, sono soprattutto intesi i casi in cui un lavoratore o una lavoratrice dipendente o un agente intrattiene un rapporto di fiducia con un’impresa di assicurazione. 
  • Continuerà invece a dipendere dalle circostanze del singolo caso quali attività siano qualificate concretamente come «tutte le altre» ai sensi dell’art. 40/1 e quali attività ausiliarie in tale ambito non rientrino ancora in questa definizione.

Sorveglianza

  • La FINMA eserciterà la sorveglianza formale sugli intermediari assicurativi e sulle intermediarie assicurative vincolati in modo indiretto ed efficace tramite le imprese di assicurazione. 
  • Gli intermediari assicurativi e le intermediarie assicurative non vincolati devono iscriversi nel registro della FINMA e sono quindi assoggettati alla sorveglianza. 
  • La FINMA svilupperà a tal fine un sistema di sorveglianza che disciplinerà anche le mo-dalità di controllo degli obblighi di formazione e perfezionamento. Potrà esternalizzare al settore i relativi compiti di esecuzione, come la conduzione di esami interaziendali e il controllo del perfezionamento. 

Intermediazione assicurativa vincolata e non vincolata

La netta distinzione tra intermediazione vincolata e non vincolata implica il coinvolgimento di un diverso regime di sorveglianza. Non è più possibile operare contemporaneamente come intermediari o intermediarie vincolati o non vincolati.

Il messaggio del Consiglio federale spiega i criteri di distinzione come segue: 

Concetto di attribuzione delle sfere d’interesse: chiara separazione tra intermediazione vincolata e non vincolata.

  • Le intermediarie e gli intermediari assicurativi non vincolati intrattengono un rapporto di fiducia con gli assicurati e le assicurate e agiscono nel loro interesse.
  • Nel caso degli intermediari assicurativi e delle intermediarie assicurative vincolati, sono soprattutto intesi i casi in cui un lavoratore o una lavoratrice dipendente o un agente intrattiene un rapporto di fiducia con un’impresa di assicurazione. 

Continuerà invece a dipendere dalle circostanze del singolo caso quali attività siano qualificate concretamente come «tutte le altre» ai sensi dell’art. 40/1 e quali attività ausiliarie in tale ambito non rientrino ancora in questa definizione.

Vigilanza da parte della FINMA

La FINMA eserciterà la sorveglianza formale sugli intermediari assicurativi e sulle intermediarie assicurative vincolati in modo indiretto ed efficace tramite le imprese di assicurazione. 

Gli intermediari assicurativi e le intermediarie assicurative non vincolati devono iscriversi nel registro della FINMA e sono quindi assoggettati alla sorveglianza. 

Apprendisti in formazione professionale (formazione professionale di base)

Per il raggiungimento degli obiettivi formativi, la formazione professionale di base («apprendistato») per impiegato/impiegata di commercio AFC con orientamento assicurazione privata o assicurazione sanitaria e sociale comprende, tra l’altro, anche lavori pratici nell’ambito dei colloqui informativi e di consulenza con la clientela, inclusa la presentazione di proposte di soluzioni.

  • Queste attività possono essere considerate come «intermediazione assicurativa» (offerta e stipulazione di contratti d’assicurazione secondo l’art. 43 LSA; art. 182a OS). Gli apprendisti dovrebbero pertanto disporre delle capacità e delle conoscenze necessarie per la loro attività (cfr. art. 42 LSA).
  • Il datore di lavoro ha comunque l’obbligo, ai sensi del Codice delle obbligazioni, di provvedere affinché l’apprendistato si svolga sotto la responsabilità di una persona del mestiere che possieda le capacità professionali e qualità personali necessarie (art. 345a CO).
  • Nei casi ordinari si può quindi presumere che qui si applichi l’esempio del «principio del instruttore di guida», spesso utilizzato nel processo legislativo: l’apprendista è sotto la supervisione di un professionista in possesso delle necessarie autorizzazioni che si assume la responsabilità dell’offerta e della stipulazione del contratto d’assicurazione.

Raccomandazione

  • L’apprendista deve identificarsi correttamente nei confronti della clientela («durante l’apprendistato»). L’assistenza effettiva e diligente degli apprendisti durante tali lavori pratici deve essere assolutamente garantita. La persona responsabile deve garantire la qualità della consulenza e il controllo. È esclusa la possibilità che un apprendista offra consulenza e stipuli contratti sotto la propria responsabilità esclusiva. Durante i colloqui di consulenza e di vendita, l’apprendista deve essere necessariamente accompagnato da un professionista qualificato, in caso sia di contatto di persona che telefonico con il cliente.
  • Considerazioni analoghe valgono per altri programmi di formazione che non mirano principalmente alla formazione nell’intermediazione assicurativa (ad es. Young Insurance Professional AFA, programmi introduttivi per le scuole medie superiori, praticantati).

Intermediari in formazione

Nell’ottica di una formazione orientata alla prassi le future intermediarie e i futuri intermediari assicurativi per il profilo «Non Vita» possono stabilire in modo autonomo contatti con la clientela, purché soddisfino determinate condizioni a tutela degli assicurati. Ciò è disciplinato dagli articoli 25-27 degli standard minimi.

Dal 1° gennaio 2026 sarà possibile iscriversi nel registro di settore e nel registro della FINMA con lo status «in formazione».

I datori di lavoro che desiderano utilizzare questo strumento troveranno presto una scheda informativa sul nostro sito web.

Contatto

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La nostra hotline per intermediarie e intermediari è invece raggiungibile da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16, al numero di telefono 031 328 26 29.